Certificato di conformità impianti: cos’è, obbligo
Il certificato di conformità di un impianto viene rilasciato al termine dei lavori dal responsabile dell’impresa che ha installato o modificato l’impianto. Si parla di certificato di conformità nella legge 46/90 e poi nel dm 37/08. Il dm 37/08 individua le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione di conformità: si va da 100 € a 1.000 €.
A cosa serve il certificato di conformità dell’impianto?
Il certificato di conformità dell’impianto assume grande rilevanza in quanto ha valore di garanzia. Esso garantisce che l’impianto sia stato installato a regola d’arte, secondo la normativa vigente. È il titolare o legale rappresentante dell’impresa a dichiarare ciò sotto la propria responsabilità, tenendo sempre conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui l’edificio è destinato.
Si tratta di un documento obbligatorio che garantisce una certa sicurezza domestica, scongiurando il rischio di incidenti dovuti al malfunzionamento di impianti elettrici, idrici, ecc.
Obbligo certificato di conformità
Il certificato di conformità è obbligatorio in 3 casi:
- installazione di un nuovo impianto;
- manutenzione straordinaria;
- modifica/ampliamento di un impianto già esistente.
L’obbligo non sussiste in caso di manutenzione ordinaria. La ditta installatrice degli impianti rilascia il certificato al termine dei lavori e dopo aver collaudato l’impianto stesso.
Chi rilascia il certificato di conformità impianti?
Chi rilascia il certificato di conformità impianti? A stabilirlo è l’art. 3 del dm 37/08. Le imprese abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità sono quelle iscritte nel registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali.
I requisiti professionali da possedere sono stabiliti dall’art. 4 del dm 37/08 e sono i seguenti:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso quello calcolato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti definiti all’articolo 1.
Certificato di conformità degli impianti, i documenti
Nel certificato di conformità di un impianto elettrico devono essere inseriti una serie di documenti, quali:
- descrizione schematica dell’impianto (tipologia di intervento sull’ impianto ossia nuovo impianto, trasformazione o ampliamento di uno già esistente, manutenzione straordinaria);
- descrizione del sito di installazione con indirizzo di riferimento;
- specificazione della destinazione d’uso dell’immobile (industriale, civile, commerciale, ecc).
Il tecnico dichiara esplicitamente di aver:
- rispettato il progetto;
- seguito la norma tecnica applicabile all’impiego;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
- controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, dopo opportune verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge vigenti.
Certificato conformità impianti e dichiarazione di rispondenza
Certificato conformità impianti e dichiarazione di rispondenza non sono la stessa cosa. La dichiarazione di rispondenza è un documento sostitutivo del certificato originale obbligatorio per gli impianti di qualsiasi edificio, ad uso immobiliare e non. La sostituzione avviene solo quando il documento originale non è stato elaborato o risulta essere irreperibile. Si differenzia dalla dichiarazione di conformità perché può essere redatta solo quando un impianto è già esistente. La dichiarazione di rispondenza è necessaria per tutti gli impianti installati tra il 1990 e il 2008 per cui era necessaria la dichiarazione di conformità. Se l’impianto è stato realizzato dopo il dm 37/08 è sempre necessaria la dichiarazione di conformità.
Mancata dichiarazione di conformità impianto elettrico
La mancata dichiarazione di conformità prevede sanzioni amministrative che vanno dai 100 € ai 1.000 € con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Le violazioni accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici vengono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.