Certificati di agibilità

La nuova agibilità: segnalazione certificata d’agibilità (SCA)

Il (vecchio) certificato d’agibilità

Le richieste del certificato di agibilità presentate prima dell’11 dicembre 2016, vengono ancora rilasciate dallo Sportello unico per l’Edilizia, (o nel silenzio assenso, rese valide).

 

Abrogazione del (vecchio) certificato d’agibilità

Il certificato di agibilità che veniva rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla Segnalazione certificata d’agibilità (SCA), che deve essere presentata dal titolare della licenza edilizia, con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico (o tecnici) abilitato, (direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica).

 

Date e tempi di applicazione

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’edilizia

  • Fino al 30 giugno 2017, rilascia i certificati d’agibilità le cui richiesta sono pervenute entro il 11 dicembre 2016, (o fa scattare il silenzio assenso)
  • Dopo il 30 giugno 2017, NON rilascia più il certificato d’agibilità.
  • Dal 11.12.2016 al 30.06.2017 -  Convivono le due discipline -

Il Comune ha tempo fino sempre al 30 giugno 2017, per puntualizzare l’organizzazione relativa.

 

Quando deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di finitura dell'intervento (quando i lavori sono terminati e l’unità è utilizzabile), (art. 24 c. 2 DPR n. 380/2001).

 

Da chi deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata:

  • Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto che ha presentato la (super SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.

Dove deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato predisposto allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione, certificazione e asseverazioni obbligatorie previste dalla legislazione corrente.

 

Qual è il tecnico che assevera l’intervento e che firma la certificazione – (Possono essere più tecnici)

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

 

Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo, per es.:

  • Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
  • Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
  • La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
  • Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.

Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):

  • Nuova costruzione.
  • Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
  • Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.
  • Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.

 

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