POS - PIMUS - DUVRI - DVR
Redigiamo tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico per la Sicurezza, (ex D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 626/94, ecc.), in particolare gli elaborati tecnici che compongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei pontegg (PIMUS) relativo ai ponteggi fino a 20 metri di altezza e il Documento Valutazione Rischi (DVR) per le imprese.
Progettazione e gestione della sicurezza
per le imprese edili:
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
Contenuti minimi previsti dal dlgs 81/2008
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal dlgs 81/2008.
È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:
- valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
- misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
- organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc)
Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.
Piano Operativo di Sicurezza: contenuti minimi
Come stabilito dall’allegato XV del dlgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutricela descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- il nominativo del medico competente ove previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Piano per il Montaggio, l'Uso e lo Smontaggio dei Ponteggi (PI.M.U.S.)
Il Pi.M.U.S. è un vero e proprio manuale d’uso del ponteggio, in quanto riporta informazioni generiche, specifiche, schemi ed elaborati grafici riguardo le procedure di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. Deve essere redatto in modo specifico per ogni lavoro in cui è presente un ponteggio e deve essere messo a disposizione dei lavoratori, accompagnando il ponteggio per tutta la sua esistenza.
È obbligatorio redigere il Pi.M.U.S. se:
- si opera a più di 2,00 metri di altezza;
- si utilizzano ponteggi metallici fissi;
- si utilizzano opere provvisionali costruite con ponteggi metallici fissi;
- si utilizzano ponteggi in legno.
Non va redatto per ponti con altezza inferiore a 2,00 metri, per ponti su cavalletti e per opere provvisionali costruite con ponti su ruote, ponti su cavalletti, ecc..
Chi deve redigere il Pi.M.U.S.?
L'art. 136 del TUSL prevede che sia il datore di lavoro a provvedere alla redazione a mezzo di persona competente del Pi.M.U.S., in funzione della complessità del ponteggio scelto. Non sono specificate competenze particolari per chi lo redige ma certamente lo deve firmare anche il datore di lavoro che se ne assumerà le responsabilità. La norma prevede, infatti, che sia responsabilità del datore di lavoro assicurare che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio sia stabile;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati del ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
La formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare che il ponteggi sia montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
I contenuti minimi del Pi.M.U.S.
L'allegato XXI al TUSL definisce nel dettaglio i contenuti minimi del Pi.M.U.S. ed in particolare:
- i dati identificativi:
- del luogo di lavoro;
- del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- del ponteggio;
- il disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
- generalità e firma del progettista;
- sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
- progetto del ponteggio, quando previsto;
- indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
- planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
- modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione;
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
- illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
- descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
- indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
PSC (Piano di sicurezza e coordinamento): cos’è, quando è obbligatorio e quali sono i contenuti secondo il testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008)
Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani operativi di sicurezza (POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.
Che cosa è il PSC? Qual è il fine principale di un piano di sicurezza?
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è una relazione dettagliata da allegare al contratto di appalto che mette in luce le varie fasi operative del lavoro, individua le situazioni a rischio, prevede azioni per la messa in sicurezza del cantiere. Il PSC è un documento molto importante in quanto rappresenta una garanzia per lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto della sicurezza. È obbligatorio quando sono presenti più imprese nei cantieri, anche non contemporanee, oppure quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.
POS e PSC sono due pratiche da fare con molta precisione, il primo è un documento sempre obbligatorio, l’altro solo in alcuni casi. Il POS si riferisce ai rischi all’interno dello specifico cantiere e legati alle lavorazioni da effettuare da parte della singola impresa, il PSC invece prende in considerazione anche i rischi esterni ed effettua un coordinamento specifico.
Il piano di sicurezza deve essere distribuito al RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), al responsabile lavori e coordinatori. Questa diffusione è gestita e garantita dal titolare dell’impresa.
Quando si fa il PSC?
Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.
Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed una serie di tavole esplicative.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Chi redige il PSC e quando è obbligatorio
Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.
Secondo quanto previsto dall’art. 131 del vecchio Codice appalti (dlgs n. 163/2006), in regime di appalti pubblici, quando non è prevista la redazione del PSC, l’appaltatore deve redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).
In realtà, il nuovo Codice appalti ha abrogato in toto il dlgs n. 163/2006, senza alcuna previsione del piano sostitutivo; né il correttivo appalti introduce alcun richiamo al PSS.
Contenuti del PSC
I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del dlgs n. 81/2008.
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative, per evitare di incorrere in errori o dimenticanze, la scelta migliore da fare è quella di affidarti ad un software di piani di sicurezza, usalo ora gratis per 30 giorni.
Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
- l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- l’indirizzo del cantiere
- la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
- una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
- una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
- all’area di cantiere
- all’organizzazione del cantiere
- alle lavorazioni
- le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi
- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno
- la stima dei costi della sicurezza
Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC.
Quando si aggiorna il PSC?
Il piano sicurezza di coordinamento si deve aggiornare nel momento in cui si verificano variazioni in cantiere su:
- modifiche sui contenuti dei lavori;
- variazione della tempistica di realizzazione;
- modifica dei soggetti che eseguono i lavori (con ingresso nuova ditta in cantiere occorre aggiornare PSC)
Per procedere all’aggiornamento del PSC bisogna rispettare alcuni aspetti:
- deve essere firmato dal coordinatore dei lavori in fase di esecuzione, deve riportare la firma per ricevuta, presa visione e accettazione da parte del committente,
- imprese, lavoratori autonomi in cantiere;
- la data di emissione deve essere accertata;
- si deve verificare una effettiva esigenza di aggiornamento;
- si deve verificare se è necessario l’adeguamento al POS delle imprese.
Quando non deve essere redatto il PSC?
Ci sono alcune situazioni nelle quali non c’è obbligo di PSC:
- in caso di emergenza (art. 100 del D.lgs. 81/08);
- quando bisogna mettere in atto misure di salvataggio;
- quando si deve necessariamente garantire un servizio alla popolazione (ad esempio fornitura di acqua e gas);
- c’è una sola impresa operante.
Ci sono delle sanzioni per non aver effettuato il PSC?
Il CSP e il CSE sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00 per violazione art. 91 e 92 d.lgs. 81/08. Arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 10.000 per la violazione dell’art.90, punti 1,2,3,4,5 per il committente o per il responsabile dei lavori:
- arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.250 a € 5.000 per la violazione dell’art. 90 punti 6 e 7;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.200 a € 6.000 per la violazione dell’art.101.
Area di cantiere
In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali, in relazione:
- alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
- all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
- a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante
- al rischio di annegamento
- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante
Organizzazione del cantiere
In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
- le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
- i servizi igienico‐assistenziali
- la viabilità principale di cantiere
- gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
- gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- la dislocazione degli impianti di cantiere
- la dislocazione delle zone di carico e scarico
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Lavorazioni
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti.
- al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
- al rischio di seppellimento da adottare negli scavi
- al rischio di caduta dall’alto
- al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria
- al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria
- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
- ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
- al rischio di elettrocuzione
- al rischio rumore
- al rischio dall’uso di sostanze chimiche
Per ogni elemento dell’analisi relativo all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni, il PSC contiene:
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi
Interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Stima dei costi della sicurezza
Ove è prevista la redazione del PSC nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
- degli apprestamenti previsti nel PSC
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
- delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
Sicurezza e salute dei lavoratori
Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
per i Datori di Lavoro di ogni settore, pubblico o privato:
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
Il DVR è il documento che individua e analizza i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro. Ecco un esempio per farlo in pochi minuti, anche se non lo hai mai fatto
Il DVR è un documento obbligatorio previsto dall’art. 28 del dlgs 81/08 per identificare e valutare i rischi presenti in un’azienda. Le informazioni contenute al suo interno sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, questi rischi.
Redigere il DVR è un obbligo che il datore di lavoro deve osservare non solo per tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, in modo da diminuire la probabilità che incorrano in incidenti e infortuni, ma anche per evitare severe sanzioni e, in alcuni casi, anche l’arresto. Per evitare queste sanzioni, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR in cui trovi delle linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni e redigere il DVR tenendo conto di tutte le specificità della tua attività.
DVR, cos’è?
DVR cosa significa? DVR sta per documento di valutazione dei rischi. È il documento che descrive rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un documento obbligatorio (previsto dal testo unico sicurezza) che serve ad individuare i rischi presenti in un luogo di lavoro e ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose.
Chi redige il DVR?
Il responsabile del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro in collaborazione con:
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- il rappresentante dei lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
- il medico competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
Quando va redatto il DVR?
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo). Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti).
Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività. Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro.
La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il datore di lavoro.
Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi?
All’interno del documento di valutazione di valutazione dei rischi sono descritte tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli. Nello specifico, il documento deve contenere:
- anagrafica aziendale;
- descrizione degli ambienti di lavoro;
- numero di addetti e identificazione delle mansioni;
- descrizione del ciclo lavorativo: fasi di lavoro, elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi con pericoli presenti in ogni fase lavorativa e mansione, dipendenti esposti ai rischi per la sicurezza e la salute (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc.), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
- controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate;
- criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
- programma di informazione e formazione dei lavoratori;
- periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;
- programma delle misure di prevenzione e protezione con le procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel tempo.
DVR: in che cosa consiste il piano programmatico eventi?
In materia di salute e sicurezza del lavoro il piano programmatico degli eventi rappresenta uno scadenzario delle misure da implementare e delle attività da svolgere in azienda, si tratta del piano di miglioramento aziendale.
Il piano di miglioramento aziendale ha lo scopo di pianificare gli interventi sulla sicurezza del lavoro ed è il risultato ottenuto in seguito alla valutazione dei rischi del DVR.
Il piano contiene:
- i miglioramenti da eseguire;
- i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure;
- le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi;
- la data in cui è previsto l’intervento definita in base al livello di priorità.
Il piano viene, poi, verificato alla chiusura per misurarne l’efficacia raggiunta. Per redigere un piano di miglioramento, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR grazie al quale ottieni il DVR comprensivo del piano di miglioramento per la promozione della crescita continua e nel tempo dei livelli di sicurezza.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)
l DUVRI è il documento con misure per evitare o ridurre i rischi da interferenze. Ecco quando è obbligatorio e chi lo redige
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, quando si parla di misure di sicurezza e salute dei lavoratori, non sempre vengono presi in considerazione i rischi derivanti dalla presenza di più imprese che svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro; in questi casi si parla di rischio interferenza.
Il dlgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) attribuisce grande importanza a tale rischio e rende obbligatoria la redazione di uno specifico documento, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Se non valuti correttamente i rischi interferenziali e commetti errori nella redazione del DUVRI, rischi di incorrere in reato penale e sanzione amministrativa (arresto fino a 4 mesi e ammenda fino a 4.800 euro).
DUVRI: significato
Il significato dell’acronimo DUVRI è documento unico di valutazione dei rischi da interferenze; si tratta di un documento obbligatorio disciplinato dall’art.26 dlgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza), inerente agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Cos’è il DUVRI e a cosa serve?
Il DUVRI è un documento che racchiude le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con questo documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
L’individuazione dei rischi, derivanti da interferenze, deve essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Il DUVRI, dunque, che ha lo scopo:
- di promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi.
Cosa sono i rischi interferenti?
I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
Ecco alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:
- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
DUVRI: chi lo redige?
Il DUVRI viene redatto dal datore di lavoro committente (comma 3, art. 26 dlgs 81/2008) e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto.
Il datore di lavoro committente ha il compito di:
- verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
- fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il DUVRI, come tutti i documenti sulla sicurezza sul lavoro, è un documento dinamico e, pertanto, va aggiornato ogni qualvolta si verificano nuovi rischi da interferenza. Inoltre, deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Chi redige il DUVRI se il datore di lavoro non coincide con il committente?
Secondo il comma 3-ter dell’art. 26 dlgs 81/2008, il committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
In un secondo momento, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’esecuzione degli stessi, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI.
Sanzioni
In caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro che possono essere sia di tipo pecuniarie che di tipo detentivo.
In particolare è previsto:
- arresto da due a quattro mesi;
- ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
DUVRI: diagramma di flusso
Ti propongo un diagramma di flusso che riassume tutta la procedura per la redazione del DUVRI e la stima dei costi della sicurezza per contratti di forniture e servizi.
DUVRI: diagramma di flusso
DUVRI: quando è obbligatorio
L’obbligo di redigere il DUVRI scatta quando gli appalti si svolgono:
- all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva;
- nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
La redazione di questo documento è necessario perché oltre che tutelare i lavoratori dai pericoli che possono derivare dai processi lavorativi legati alle loro mansioni, può accadere, ed accade sempre più spesso, che aziende o imprese diverse si ritrovino a svolgere la loro attività sullo stesso luogo di lavoro, ad esempio in un cantiere.
Quando non è necessario il DUVRI?
I casi in cui il DUVRI non deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell’art. 26 del dlgs 81/08 e sono i seguenti:
- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
- rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del dm 10 marzo 1998;
- svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr 177/2011);
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008).