PERMESSO DI COSTRUIRE: SILENZIO-ASSENSO
Come è noto, l’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”.
Silenzio assenso, quando vale e quando no
La norma, dunque, prevede la formazione del silenzio assenso sulle domande di rilascio del permesso di costruire, fatti salvi i casi in cui, per la presenza di vincoli, la pratica edilizia debba essere corredata da autorizzazioni e nulla osta, per l’acquisizione dei quali si prevede l’attivazione di una conferenza di servizi ex art. 14 della Legge n. 241/1990; quest’ultima norma, infatti, stabilisce che la conferenza di servizi deve essere indetta quando, per la conclusione del procedimento, occorre acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.
L’istituto del silenzio assenso, che costituisce un rimedio messo a disposizione dei privati a fronte della inerzia dell’amministrazione, ha l’evidente scopo di assicurare la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli edilizi, senza tuttavia sottrarre l’attività edilizia al controllo dell’amministrazione medesima che ha, a determinate condizioni, il potere di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”.
Anche la conferenza di servizi persegue finalità di semplificazione, poiché – come evidenziato da costante giurisprudenza – costituisce un modulo procedimentale nell’ambito della quale si incontrano e si confrontano simultaneamente interessi concorrenti di diversa natura, al fine di trovarne il più adeguato e sollecito bilanciamento.
Silenzio assenso in caso sia prevista autorizzazione paesaggistica
Da quanto fin qui osservato consegue che, se l’istanza è corredata da tutta la documentazione richiesta, compresa l’autorizzazione paesaggistica, non è necessario acquisire alcun ulteriore atto di assenso da parte di altre amministrazioni: “l’indizione di una conferenza di servizi, in tale contesto, non solo non avrebbe avuto alcuna utilità, ma avrebbe determinato un ingiustificato aggravamento del procedimento, in evidente contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore di cui si è dato conto”.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, perciò, è possibile procedere legittimamente all’inizio dei lavori e l’interessato ha diritto di ricevere dall’ufficio tecnico comunale l’attestazione del decorso dei termini del procedimento in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, per attribuire certezza alla propria situazione giuridica.
Di conseguenza, come evidenziato dai giudici fiorentini, devono considerarsi illegittime le note dell’ufficio, adottate a notevole distanza dalla data di deposito dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire, con cui si comunica l’irricevibilità della richiesta ed il diniego del rilascio dell’attestazione di decorso dei termini del procedimento, inibendo l’efficacia del titolo edilizio già formatosi tacitamente ex lege, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia, andando così a ledere la sfera giuridica del titolare.
Per quanto ovvio, dinanzi al titolo formatosi per silenzio-assenso rimane sempre possibile l’annullamento da parte dell’ufficio, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990: ragioni di interesse pubblico, considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, annullamento entro un termine ragionevole (nel caso del permesso di costruire tramite silenzio-assenso, 12 mesi dalla scadenza dei 30 giorni di presentazione dell’istanza).