Bonus 75 barriere architettoniche

11 dicembre 2023 229

Nel panorama delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie, l’attenzione e il supporto verso l’eliminazione delle barriere architettoniche rivestono un ruolo di crescente importanza. La normativa tributaria italiana offre una serie di agevolazioni per incentivare tutti quegli interventi volti a migliorare l’accessibilità degli edifici e favorire la mobilità di persone con disabilità, tra questi spicca il bonus 75 barriere architettoniche sul quale focalizzeremo la nostra attenzione in questo approfondimento.

Come funziona bonus 75 barriere architettoniche

Il bonus barriere architettoniche è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 €, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 €, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • 30.000 €, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (si tratta di prescrizioni tecniche che garantiscono l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).

Cessione del credito sconto in fattura barriere architettoniche 

In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante;
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Requisiti di accesso: il rispetto dei requisiti previsti dal decreto n. 236/1989

Per usufruire dell’agevolazione barriere architettoniche, a differenza degli altri bonus edilizi, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche:

  • l’accessibilità;
  • l’adattabilità;
  • la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Inoltre, come chiarito dalle Entrate con un esempio, in caso di un intervento di ristrutturazione del bagno che comporti anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Diversamente da quanto previsto per l’accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.

Inoltre, considerato che la norma prevede che la detrazione spetta in relazione alla realizzazione di detti interventi su edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Come richiedere bonus 75 barriere architettoniche

Per accedere al beneficio relativo alle barriere architettoniche, è fondamentale conservare con cura sia le fatture che le ricevute delle spese sostenute per gli interventi eseguiti. Un passaggio imprescindibile è la presentazione della comunicazione preliminare all’Agenzia delle Entrate entro un termine di 90 giorni dall’inizio dei lavori, mediante l’uso del modello F24 telematico.

Tale comunicazione preventiva richiede la presentazione di documenti che confermino l’effettivo completamento delle operazioni lavorative, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari per fruire del bonus.

Per ottenere l’agevolazione fiscale è essenziale dichiarare le spese sostenute nel modello 730 o nel modello redditi, facendo riferimento al codice fiscale dell’azienda responsabile dei lavori svolti. Si sottolinea l’importanza di conservare accuratamente la documentazione che attesti le spese sostenute, poiché il beneficio per le barriere architettoniche è soggetto a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Chi può usufruire del bonus 75 barriere architettoniche

I soggetti che possono accedere alla detrazione sono:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • le società semplici,
  • le associazioni tra professionisti,
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Cosa rientra nel bonus 75 barriere architettoniche

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, gli interventi agevolabili possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
  • installazione ascensori e montacarichi;
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • gli interventi di sostituzione dell’impianto;
  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Bonus barriere architettoniche: le novità nella circolare 17/E delle Entrate

Con la maxi circolare 17/ERaccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti circa gli interventi normativi in materia di agevolazioni fiscali.

Il documento raccoglie i principali documenti di prassi relativi ai diversi bonus edilizi in vigore e fa un elenco di tutti i documenti che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale.

In particolare, nel capitolo dedicato al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, il Fisco chiarisce quali siano gli interventi che rientrano nel perimetro dell’agevolazione.

Bonus 75 barriere architettoniche infissi

Secondo i requisiti del regolamento del Ministero dei Lavori Pubblici del 1989 n. 236, gli infissi esterni – porte, finestre e porte-finestre, devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con limitate capacità motorie o sensoriali. 

Bonus 75 barriere architettoniche bagno

Il bonus 75 per le barriere architettoniche può essere utilizzato anche per il rifacimento del bagno. Anche in questo caso devono essere rispettate le specifiche tecniche incluse nel regolamento del Ministero dei Lavori Pubblici 236/1989. Nello specifico, nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

  • lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
  • lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
  • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

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